LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI NELLE PICCOLE IMPRESE: SUPERATO IL LIMITE DELLE SEI MENSILITÀ PER I “VECCHI ASSUNTI”
Con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della Legge n. 604/1966 nella parte in cui subordinava il superamento del limite di sei mensilità al requisito dimensionale dell’impresa.
La decisione riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso datori di lavoro di minori dimensioni, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.
Secondo la Consulta, la precedente forbice compresa tra 2,5 e 6 mensilità comprimeva eccessivamente la tutela risarcitoria, impedendo un’effettiva personalizzazione del danno e risultando inadeguata anche sotto il profilo della funzione deterrente.
A seguito della pronuncia, viene meno il requisito dimensionale che impediva alle piccole imprese di applicare gli incrementi già previsti dall’art. 8.
L’indennità potrà quindi raggiungere 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni e 14 mensilità per quelli con anzianità superiore a 20 anni.
La quantificazione resta affidata al giudice, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge, tra cui numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti.


