AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CHIARIMENTI SULLA DETASSAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

6 Luglio 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CHIARIMENTI SULLA DETASSAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovamente chiarimenti sull’ambito di applicazione della tassazione agevolata disciplinata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. Legge di Bilancio 2026), cioè quella che interessa gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nonché le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Nello specifico, con riguardo alla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026 corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, essi beneficiano dell’imposta sostitutiva del 5%, oltre che delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, la quale si applica anche agli incrementi retributivi:

  • relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio, alle indennità di cassa o a quelle variabili);
  • inerenti ad annuali precedenti al triennio 2024-2026, salvo per gli importi erogati una tantum;
  • riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi;
  • corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.

Inoltre, in riferimento al beneficio fiscale dedicato alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a €1.500 (art. 1 commi 10 e 11 Legge di Bilancio 2026), la circolare ha specificato che l’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% si applica anche:

  • alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
  • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
  • all’indennità di pernottamento ex art. 117 del CCNL Credito;
  • in caso di part-time verticale, solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti (e non si applica invece nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc);
  • all’indennità di reperibilità, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

Infine, la circolare ha precisato che entrambe le suddette imposte sostitutive non si applicano nel caso in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro, mentre trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che fruiscono del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia.

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