CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: I LIMITI DELLA TUTELA DEL LAVORATORE LICENZIATO IN STATO DI INCAPACITA’ NATURALE
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, ha fornito un chiarimento definitivo sulle conseguenze della sentenza 111/2025 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 6 della L. 604/1966 nella parte in cui non tutelava il lavoratore che, al momento della comunicazione del licenziamento, versasse in uno stato di incapacità naturale.
Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di incapacità naturale del destinatario di un licenziamento, non è richiesto l’onere della previa impugnazione (anche extragiudiziale) del licenziamento e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso (anche cautelare) o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, infatti, questo termine è stato ritenuto sufficiente per bilanciare le esigenze di tutela del lavoratore – il quale evita così di essere penalizzato da termini di impugnazione che non possono rispettare a causa della propria condizione di incapacità di intendere o di volere – con le necessità di certezza delle situazioni giuridiche per il datore di lavoro.


