CASSAZIONE: CONDIZIONI PER LA LEGITTIMA RIDUZIONE RETRIBUTIVA DURANTE LE FERIE
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, ha affermato che la retribuzione da corrispondere durante le ferie annuali può, entro certi limiti, legittimamente escludere alcune indennità normalmente corrisposte.
Ciò fermo restando che la retribuzione dovuta nel periodo feriale deve tendenzialmente assicurare al dipendente un livello economico sostanzialmente equiparabile a quello ordinario in periodi di lavoro.
Tuttavia, secondo il ragionamento della Corte, alla luce soprattutto dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e della sua interpretazione ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la riduzione retributiva durante le ferie è lecita solo nella misura in cui la differenza retributiva tra il periodo feriale e quello non feriale risulta talmente contenuta da escludere qualsivoglia effetto deterrente sul diritto a fruire delle ferie stesse.


