CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI ANCHE PER IL CAREGIVER

20 Aprile 2026

CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI ANCHE PER IL CAREGIVER

Con la sentenza n. 9104 dello scorso 10 aprile, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della tutela antidiscriminatoria del lavoratore caregiver, offrendo chiarimenti di particolare rilievo in ordine agli obblighi gravanti sul datore di lavoro e alle misure organizzative che questi è tenuto a prendere in considerazione.

La Corte ha ribadito che la discriminazione fondata sulla disabilità può configurarsi anche in forma indiretta nei confronti del lavoratore che, pur non essendo egli stesso disabile, subisca un trattamento sfavorevole in ragione delle esigenze di assistenza e di cura prestate a un familiare con disabilità. In tale prospettiva, la condizione del caregiver assume autonoma rilevanza ai fini della tutela antidiscriminatoria.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava una lavoratrice, madre di un figlio affetto da disabilità, la quale, al fine di conciliare l’attività lavorativa con gli obblighi di cura, aveva richiesto l’assegnazione stabile a un turno fisso mattutino.

La dipendente aveva inoltre manifestato la propria disponibilità a svolgere mansioni diverse, anche di livello inferiore.

Nel corso del rapporto di lavoro, tuttavia, alla lavoratrice erano stati riconosciuti soltanto accomodamenti di natura temporanea.

Muovendo da tali premesse, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a valutare in modo concreto ed effettivo l’adozione di accomodamenti ragionevoli idonei a consentire la conciliazione tra attività lavorativa e obblighi di assistenza del lavoratore caregiver. A titolo esemplificativo, la Corte richiama misure quali:

  • la rimodulazione dell’orario di lavoro;
  • l’esclusione dalla turnazione;
  • l’assegnazione a mansioni diverse, anche di livello inferiore.

Fermo restando che tali soluzioni devono essere compatibili con l’assetto organizzativo aziendale e non devono comportare un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

Di particolare rilievo è, infine, il chiarimento fornito dalla Corte in relazione alla stabilità degli accomodamenti. Secondo la Cassazione, il ricorso a misure meramente temporanee, ove protratto per un periodo irragionevolmente lungo, non è idoneo a escludere la natura discriminatoria della condotta datoriale, soprattutto quando le esigenze di cura derivino da una disabilità permanente.

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