CASSAZIONE: REQUISITI DEL CORRISPETTIVO PER UN PATTO DI NON CONCORRENZA VALIDO
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9256 dell’8 aprile 2025 ha affermato che, ai fini della validità del patto di non concorrenza, con specifico riferimento all’elemento del corrispettivo, è necessario che lo stesso:
- possegga i requisiti generali di determinatezza o determinabilità ai sensi dell’articolo 1346 c.c.;
- sia congruo – cioè non meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato – ai sensi dell’art. 2125 c.c. secondo una valutazione “ex ante” basata meramente sulla portata dell’obbligo di “non facere” oggetto delle clausole del patto di non concorrenza, e non in relazione a quanto in concreto possa accadere.
Ciò, vale a prescindere che il corrispettivo sia erogato in costanza, al termine o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Tali conclusioni si fondano sul ragionamento della Corte secondo il quale il patto di non concorrenza e il rapporto di lavoro sono negozi giuridici del tutto autonomi sotto il profilo causale e, pertanto, il corrispettivo dovuto in forza del patto di non concorrenza deve essere valutato distintamente dagli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, inclusa la retribuzione.


