FALSA TESTIMONIANZA: IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO SE VIENE MENO LA FIDUCIA
Con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che le dichiarazioni rese nel corso di una deposizione testimoniale non sono, di per sé, sottratte a una possibile valutazione sotto il profilo disciplinare.
Il caso riguardava una lavoratrice licenziata per avere reso, nel corso di una deposizione testimoniale in una causa promossa dalla sorella contro la società, dichiarazioni che il datore di lavoro riteneva false e lesive della propria reputazione, in quanto volte ad attribuirgli condotte non conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato nullo il licenziamento, ritenendo irrilevante accertare la veridicità delle dichiarazioni. Secondo i giudici di merito, infatti, poiché la testimonianza era stata resa nell’ambito di un procedimento giudiziario e in adempimento di un obbligo di legge, non avrebbe potuto compromettere il vincolo fiduciario.
La Cassazione ha invece affermato che qualora le dichiarazioni siano consapevolmente o colpevolmente non veritiere e attribuiscano al datore di lavoro fatti idonei a lederne la reputazione o l’immagine, esse possono assumere rilievo disciplinare e, nei casi più gravi, incidere sul rapporto fiduciario.


