INCENTIVI PER AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E TUTELA OCCUPAZIONALE: L’INPS FORNISCE ISTRUZIONI OPERATIVE

17 Novembre 2025

INCENTIVI PER AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E TUTELA OCCUPAZIONALE: l’INPS FORNISCE ISTRUZIONI OPERATIVE

Con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, l’INPS persegue lo scopo di fornire indicazioni operative e istruzioni contabili in relazione agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.

Tale agevolazione è stata introdotta, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, dall’art. 4-ter del D.L. 4/2024 e:

  • è destinata alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse) con un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori;
  • presuppone un accordo sindacale in sede governativa, che preveda un progetto industriale di rilancio/riorganizzazione nonché formativo (volto alla riqualificazione dei lavoratori per almeno 200 ore totali);
  • riconosce un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL) per 24 mesi, fino a un massimo di € 3.500 annui per ciascun lavoratore, e può essere prorogata di ulteriori 12 mesi, con un esonero ridotto fino a € 2.000 annui per lavoratore.

Quanto agli aspetti più strettamente operativi dell’incentivo, l’Ente precisa:

  • decorrenza, modalità di fruizione, termini e scadenze;
  • che l’attribuzione da parte dell’INPS del codice autorizzazione “2L” avviene solo per le imprese individuate dal Ministero del Lavoro come “ammesse” all’agevolazione;
  • che i livelli occupazionali devono essere mantenuti per 48 mesi (salvo eccezioni) e che i piani formativi previsti dal progetto devono essere attuati;
  • la compatibilità dell’incentivo con altri esoneri vigenti, purché entro i limiti di legge;
  • i casi di revoca del beneficio;
  • le sanzioni (revoca da parte dell’INPS del beneficio e recupero dei contributi, oltre sanzioni civili) e i casi in cui vengono applicate (qualora l’INL rilevi anomalie o difetti di realizzazione dei suddetti progetti industriali).

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