MALATTIA: TUTELA ESTESA AL GIORNO PRECEDENTE ANCHE PER LE VISITE AMBULATORIALI
Con la circolare n. 92 del 4 settembre scorso, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito all’individuazione del primo giorno di malattia ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni economiche.
Come noto, ai fini previdenziali l’evento di malattia decorre, in via generale, dalla data di rilascio del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Tale data assume particolare rilievo, incidendo sul computo dei giorni di carenza (ossia dei primi tre giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, della durata massima del periodo indennizzabile e sull’applicazione degli obblighi connessi alle visite mediche di controllo.
L’INPS ha tuttavia da tempo riconosciuto, in determinate circostanze, la tutela previdenziale della malattia anche con riferimento al giorno immediatamente precedente alla certificazione medica, al fine di evitare che eventuali ritardi nell’effettuazione della visita da parte del medico curante possano pregiudicare il lavoratore.
Mentre in precedenza tale possibilità era generalmente ammessa soltanto a fronte di una visita domiciliare, con la circolare n. 92 del 4 settembre è stata estesa anche ai casi in cui l’accertamento medico sia effettuato presso l’ambulatorio del medico curante.
Resta fermo che l’estensione non trova applicazione qualora il giorno precedente coincida con un festivo infrasettimanale oppure cada di sabato o di domenica, ipotesi nelle quali il lavoratore è tenuto a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.


