NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC: LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SUL REGIME PRE RIFORMA CARTABIA
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28452 del 05 novembre 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine al perfezionamento della notifica a mezzo PEC, in caso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione “casella piena”.
La questione, come precisa la Corte, investe ogni ambito in cui la notificazione di un atto processuale, eseguita a mezzo PEC abbia come esito una mancata consegna per causa imputabile allo stesso notificatario.
Secondo le Sezioni Unite “Nel regime antecedente alla riforma Cartabia, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato a i sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”): pertanto il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. C.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.
Un’interpretazione questa che secondo la Corte trova conforto dalla disciplina recata dalla riforma del processo civile del 2022, e in particolare dall’art. 3-ter della L. 53/1994, inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022, che disciplina gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine.
Tale disposizione prevede infatti che la mancata notifica per causa imputabile al destinatario che sia persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale, si esegue con modalità ordinarie.


