VIDEOSORVEGLIANZA SUL LAVORO: IL TEST DELL’IMPIANTO È GIÀ TRATTAMENTO DI DATI

5 Ottobre 2026

VIDEOSORVEGLIANZA SUL LAVORO: IL TEST DELL’IMPIANTO È GIÀ TRATTAMENTO DI DATI

Con il provvedimento n. 620 del 3 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato il tema degli adempimenti necessari durante la fase di test di un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

Il caso riguardava un istituto nazionale di ricerca che aveva stipulato un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per l’installazione di dieci telecamere destinate alla tutela del patrimonio aziendale. In fase di installazione, tuttavia, il numero delle telecamere era stato aumentato a diciotto e ne erano state modificate anche la collocazione e le aree di ripresa rispetto alla planimetria condivisa con le rappresentanze sindacali.

In particolare, l’impianto era stato attivato in modalità test per alcune ore nell’arco di quattro giornate lavorative, con visualizzazione delle immagini in tempo reale e senza registrazione in assenza di apposita informativa agli interessati e di svolgimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima dell’avvio del trattamento.

Secondo l’istituto di ricerca, il sistema non era ancora entrato in esercizio e gli adempimenti previsti dalla normativa privacy avrebbero potuto essere completati in un momento successivo. Il Garante ha tuttavia respinto tale impostazione, chiarendo che anche la mera visualizzazione delle immagini costituisce trattamento di dati personali.

Particolarmente significativo è il principio affermato dall’Autorità secondo cui la fase di test non può rappresentare una fase “neutra” o sottratta alle regole in materia di protezione dei dati e di controllo a distanza dei lavoratori. Ne consegue che gli adempimenti previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dal GDPR devono essere rispettati prima di qualsiasi attivazione dell’impianto, anche quando le immagini non vengono registrate e il sistema è utilizzato esclusivamente per attività di verifica o collaudo.

Per tali ragioni, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e applicato una sanzione amministrativa di €10.000.

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