AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE DEGLI OPTIONAL NEI VEICOLI AZIENDALI AD USO PROMISCUO
Con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta applicazione delle ritenute fiscali delle somme addebitate in busta paga per gli accessori opzionali (cd. optional) che i dipendenti aggiungono alle auto aziendali assegnate loro ad uso promiscuo e che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI.
A tal riguardo, l’Ente ha dichiarato che tali somme non riducono il valore forfetario del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (meglio noto come Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).
Ciò in quanto tale norma, laddove prevede che il valore dei veicoli ad uso promiscuo è soggetto a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita non a tutte le somme trattenute al o versate dal lavoratore a vario titolo con riguardo al veicolo, bensì soltanto a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del mezzo stesso, determinate su base delle tabelle ACI.
Per l’effetto, gli optional non rientrano nella determinazione di tale valore, pertanto eventuali somme corrisposte dal dipendente per il loro acquisto devono essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.


