CASSAZIONE: PATTO DI PROVA NULLO, LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA ILLEGITTIMO
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24201 del 29 agosto 2025 ha affermato che, se il patto di prova è nullo, il recesso unilaterale del datore dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova stesso è illegittimo.
Infatti, tale licenziamento trova fondamento né nella giusta causa né nel giustificato motivo e, per l’effetto, il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria.
Secondo il ragionamento della Corte fondato su precedenti giurisprudenziali espressamente richiamati (compresa la rilevante sentenza del 16 luglio 2024 n. 128 emessa dalla Corte Costituzionale), in caso di “nullità genetica” del patto di prova contenuto nel contratto di lavoro individuale, il recesso disposto unilateralmente dal datore di lavoro per il mancato superamento di detto patto di prova geneticamente nullo deve essere considerato un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione “per insussistenza del fatto materiale”. Ciò implica il necessario riconoscimento al lavoratore della tutela reintegratoria cd. “attenuata” di cui all’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23.


