AGENZIA DELLE ENTRATE: IL REGIME FISCALE APPLICABILE AL BONUS MATURATO IN PARTE ALL’ESTERO
Con la risposta n. 81 del 25 marzo 2025, facente seguito a una questione posta da una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia facente parte di un gruppo multinazionale, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità per il sostituto di imposta di applicare nei confronti del dipendente una tassazione limitatamente alla quota di bonus maturata in Italia, indipendentemente dallo status di residenza fiscale del lavoratore in Italia al momento della percezione.
In tale risposta, l’Ente ha affermato che se durante il Vesting Period, il dipendente ha svolto l’attività di lavoro in un Paese estero, risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato solo in detto Paese, indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia; dovrà, invece, essere tassato in Italia solo il reddito riferibile, pro rata temporis, all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese, anche se il beneficiario del reddito risulta residente all’estero nell’anno d’imposta di riferimento.
Ciò per effetto delle norme delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.


