AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTRUZIONI SULLA DETASSAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

2 Marzo 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTRUZIONI SULLA DETASSAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative sull’ambito di applicazione della tassazione agevolata disciplinata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. Legge di Bilancio 2026), cioè quella che interessa gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nonché le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Nello specifico, con riguardo alla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali dei lavoratori del settore privato con reddito fino a €33.000 (art. 1 c. 7 Legge di Bilancio 2026), l’Ente ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5%:

  • si applica – anche laddove l’incremento retributivo abbia assorbito l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo – ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (le dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima), oltre che agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi – quali le assenze – per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità/paternità, infortunio);
  • non si applica alle somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (scatti di anzianità, somme erogate una tantum, TFR, etc.);
  • se il rinnovo dei CCNL prevedeva l’erogazione in più tranche degli aumenti retributivi, interessa solamente gli importi erogati dal 1° gennaio 2026 (anche se l’erogazione è iniziata precedentemente).

Dall’altro lato, in riferimento al beneficio fiscale dedicato alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a €1.500 (art. 1 commi 10 e 11 Legge di Bilancio 2026), l’Ente ha specificato che l’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15%:

  • si applica ai lavoratori che nel 2025 non hanno superato €40.000 di reddito di lavoro dipendente;
  • non si applica alle somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché agli istituti retributivi indiretti – a carico del datore di lavoro – nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), a quelli differiti (TFR) e alle voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).

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