AGENZIA DELLE ENTRATE: “REGIME IMPATRIATI” IN CASO DI SMART WORKING IN ITALIA PER DATORE ESTERO

30 Marzo 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE: “REGIME IMPATRIATI” IN CASO DI SMART WORKING IN ITALIA PER DATORE ESTERO

Con la risposta n. 82 del 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’operatività del nuovo regime fiscale agevolativo introdotto dall’art. 5 D. Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (cd. “regime impatriati”) previsto per i lavoratori impatriati (cioè che trasferiscono la propria residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero), con particolare riferimento al lavoro svolto continuativamente alle dipendenze di un datore di lavoro estero ma in regime di lavoro agile in Italia.

Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione dell’Ente riguarda un lavoratore cittadino italiano, il quale da oltre 30 anni vive in modo continuativo in Finlandia ma il cui nucleo familiare (comprensivo di 3 figli minorenni) dal 2025 è residente in Italia. Egli è dipendente di una società privata finlandese, nell’ambito della quale svolge attualmente attività lavorativa esclusivamente da remoto ma comunque mai in territorio italiano.

A fronte di tale situazione, l’istante chiede se si possa applicare il “regime impatriati” al reddito derivante dall’attività di lavoro alle dipendenze continuative di un datore di lavoro estero – non operante in Italia e non appartenente a un gruppo con soggetti residenti in Italia – laddove tale attività venga svolta completamente da remoto in Italia. L’istante chiede inoltre se, in presenza di 3 figli minorenni residenti in Italia, il reddito agevolabile concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura più favorevole del 40%.

A tal riguardo, l’Ente ha risposto che la prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro estero in regime di smart working dall’Italia non preclude l’accesso al regime impatriati (che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza e per i quattro successivi), purché siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 5 del D. Lgs n. 209/2023 e, in particolare, purché:

  • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia, presso cui il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale;
  • il lavoratore abbia maturato il periodo minimo di residenza all’estero richiesto.

Infine, l’Ente conferma che si applica anche la maggiorazione dell’agevolazione in presenza di figli minorenni residenti in Italia già da un momento precedente al rientro in Italia del lavoratore che gode del regime impatriati, a condizione che i figli siano fiscalmente residenti in Italia per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

 

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