CIGS PER CESSAZIONE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULLA PROROGA DISPOSTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026
Con la circolare n. 5 del 31 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, disciplinata al D. L. 28 settembre 2018 n. 109 così come modificato dalla L. 30 dicembre 2025 n. 299 (“Legge di Bilancio 2026”).
In particolare, la Legge di Bilancio 2026, all’art. 1 comma 172, ha disposto una proroga per l’anno 2026 dell’ulteriore intervento CIGS in deroga, per un massimo di sei mesi, spettanti qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.
Secondo la circolare, emergono due possibili ipotesi – alternative tra loro – in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività:
- una prima ipotesi, che vedrebbe l’esistenza di “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”;
- una seconda, in cui “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”.
Nella prima situazione, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, è richiesto un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, senza che sia necessaria una quantificazione preventiva della percentuale di lavoratori riassorbiti.
Invece, nella seconda ipotesi, sempre in sede di istruttoria, è richiesto un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale e che preveda il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori in esubero.


