ANTICIPAZIONE MENSILE IN BUSTA PAGA DI QUOTE DEL TFR: I CHIARIMENTI DALL’INL
Attraverso la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha affrontato la questione, sollevata dall’Ispettorato metropolitano di Milano, relativa alla diffusa prassi delle imprese (soprattutto nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato e stagionali) di anticipare mensilmente il TFR come rateo in busta paga, con particolare focus sulla legittimità di tale pratica al di fuori del regime sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 relativo ai periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018.
Secondo quanto previsto dalla nota, anche quando il CCNL prevede diversamente, è legittimo che la pattuizione collettiva o individuale del TFR ex art. 2120 cod. civ. abbia ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma ciò è ben diverso dall’automatico e sistematico trasferimento mensile in busta paga di quote del TFR stesso: quest’ultimo tipo di erogazione, da considerarsi illegittima, infatti, costituisce una mera integrazione della retribuzione e, come tale, dovrebbe essere assoggettata al relativo regime contributivo previdenziale e fiscale.
Per l’effetto, il personale ispettivo, laddove ravvisi l’esistenza di situazioni di illecite anticipazioni del TFR, attraverso il provvedimento di disposizione ex art. 14 del D. Lgs. 124/2004, intimerà al datore di lavoro di accantonare quelle quote illegittimamente anticipate, da erogarsi a fine rapporto.


