APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO 2025: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN DIRITTO DEL LAVORO
Il 28 dicembre 2024 è stata approvata la legge di bilancio 2025.
Le principali novità riguardanti il diritto del lavoro sono:
Comma 385 – premi di produttività: proroga dell’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% sui premi di produttività per gli anni 2025, 2026 e 2027. Restano invariate tutte le condizioni previste per il premio di risultato, quali:
- il premio di risultato deve essere previsto all’interno di un contratto aziendale o territoriale;
- il premio di risultato deve essere di ammontare variabile;
- la corresponsione del premio deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili.
Comma 386 e ss – welfare aziendale: nell’ottica di ridurre il cuneo fiscale, la soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore riconosciuti dai datori di lavoro ai dipendenti è stata innalzata, per il periodo d’imposta 2024, dal valore strutturale di 258,23 euro, a:
- 1000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Viene inoltre previsto che non concorrono a formare reddito ai fini fiscali, fino a 5.000 euro annui, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori neoassunti per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati nel 2025. Tale esenzione si applica ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2025, il cui reddito non abbia superato 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione e che abbiano trasferito la propria residenza nel comune del luogo di lavoro a più di 100 chilometri dal precedente luogo di residenza.
Comma 395 e ss – detassazione del lavoro notturno e straordinario: per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, nel periodo dall’1 gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è prevista una tassazione ridotta al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Comma 399 – costo del lavoro: viene prorogata per due periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2024 la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Ai sensi di quest’ultima disposizione, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.
Comma 189 e ss – ammortizzatori sociali e programma GOL: vengono introdotte misure volte a sostenere i lavoratori e a promuovere l’occupabilità, principalmente attraverso l’erogazione di ammortizzatori sociali e programmi di formazione. Viene in particolare prorogato per il 2025, il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione dell’attività aziendale ex art. 44, D. L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Viene inoltre rafforzato il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), consentendo alle regioni di destinare risorse a iniziative di formazione per i lavoratori individuati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Comma 217 e ss – congedo parentale: la legge di bilancio prevede un potenziamento dei congedi parentali, estendendo la durata e incrementando l’indennità spettante ai genitori. Viene in particolare introdotto un terzo mese di congedo parentale retribuito nella misura dell’80 per cento della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Comma 48 – auto aziendali: aumenta la percentuale per il calcolo del valore retributivo delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, che sale dal 30% al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, secondo le tabelle ACI. Tale percentuale di calcolo è invece ridotta al 10% per i veicoli completamente elettrici e al 20% per i veicoli ibridi plug-in.


