IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS. COD. PEN) NON SI APPLICA ALLE PRESTAZIONE DI LAVORO INTELLETTUALE
La Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. 43662 del 18 settembre 2024 ha stabilito che Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis. cod. pen) non si applica alle prestazione di lavoro intellettuale.
In particolare, la fattispecie analizzata dalla Corte atteneva ad un soggetto indagato per il citato reato nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa esercente attività di istruzione secondaria che avrebbe commesso diversi atti di sfruttamento nei confronti dei propri dipendenti.
La Corte, in relazione a tale ipotesi delittuosa, ha concluso per l’“insussistenza del fatto”.
Secondo il ragionamento della Corte, “è il dato testuale a precludere l’applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali….La norma infatti si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di “manodopera”, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione”. Tale interpretazione letterale ha portato dunque la Corte a sancire che “tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale”.


