PATENTE A CREDITI: LE INDICAZIONI DELL’INL SUL REGIME SANZIONATORIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 9326 del 9 dicembre ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. Patente a Crediti, disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondo l’INL, il riferimento economico per il calcolo della sanzione amministrativa (pari al 10%del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000) va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.
Qualora le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.
Per quanto riguarda la posizione dei committenti, l’INL distingue le seguenti ipotesi:
- assenza ab origine della patente o affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: i committente sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
- sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
È prevista infine per i casi più gravi, l’interdizione per 6 mesi dalla partecipazione a lavori pubblici, con onere di notizia all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.


