CASSAZIONE: È RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO CHIUNQUE ASSUME DI FATTO POTERI DATORIALI
La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 13809 del 9 aprile 2025 ha affermato che, in materia di sicurezza sul lavoro, assume la posizione di garante colui che, sebbene sprovvisto di investitura regolare, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti ai datori di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, a prescindere dall’assenza di un rapporto di lavoro regolarmente formalizzato o della titolarità di un’impresa attiva.
Secondo il ragionamento della Corte, tale statuizione è diretta conseguenza dell’applicazione del principio di effettività stabilito dall’art. 299 rubricato “Esercizio di fatto dei poteri direttivi” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Su base di tale presupposto, la Corte ha ritenuto responsabile della violazione della norma antinfortunistica l’imputato che, pur non essendo titolare di un’impresa attiva, ha fornito materiali e impartito direttive a un operaio, accollandosi di fatto il potere del datore di lavoro e dunque il ruolo di garante della sicurezza sul lavoro.


