CASSAZIONE: INVALIDITÀ E IMPUGNABILITÀ DELLA CONCILIAZIONE SINDACALE AVVENUTA PRESSO LA SEDE AZIENDALE
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 9286 dell’8 aprile 2025 ha affermato che il verbale dell’accordo di conciliazione in sede sindacale che prevede rinunce e transazioni ai sensi dell’art. 411 c. 3 c.p.c. non è validamente perfezionato (e quindi impugnabile dal lavoratore nel termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella di sottoscrizione, se successiva) nel caso in cui la conciliazione sia avvenuta presso i locali della sede aziendale.
Secondo il ragionamento della Corte, la sede in cui si svolge l’accordo sindacale non è neutra bensì determinante in quanto funzionale a garantire l’effettività dell’assistenza sindacale.
Su base di tale presupposto, vale il principio, già enunciato dall’ordinanza della stessa Cassazione n. 10065 del 15 aprile 2024, secondo il quale la sede dell’azienda non può essere annoverata tra le sedi protette in quanto è priva del carattere di neutralità indispensabile ad assicurare, accanto all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, che la determinazione della volontà del lavoratore sia espressa in modo libero, genuino e non coartato o influenzato da condizionamenti.


