Cassazione: LECITA LA VIDEOSORVEGLIANZA nascosta SE VOLTA A CONFERMARE SOSPETTI FURTI DEL DIPENDENTE
La Corte di Cassazione Penale, Sezione V, con la sentenza n. 28613 depositata il 5 agosto 2025, ha confermato il principio – già stabilito da molte precedenti pronunce giurisprudenziali – che “il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti”.
In applicazione di tale principio, l’installazione di telecamere di videosorveglianza che riprendono il dipendente sul posto di lavoro, anche se in assenza di segnalazione e di consenso dei sindacati e dell’Ispettorato del Lavoro competente, è lecita qualora la finalità sia quella di ottenere conferma della possibile attività illecita contro il patrimonio aziendale ad opera del lavoratore sull’esistenza della quale il datore di lavoro nutre validi sospetti.
Secondo il ragionamento della Corte, tale finalità configura il discrimen tra la videosorveglianza nascosta “illecita”, che è vietata dalla legge (in primis, dall’art. 4 della L. 300/1970 cd. Statuto dei lavoratori) in quanto costituisce un controllo a distanza dell’attività lavorativa e quindi una violazione della privacy, e quella “lecita”, in deroga alla regola generale in quanto giustificata dalla tutela del patrimonio aziendale, fermo restando che la stessa non deve comunque comportare un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa.
Per l’effetto, le videoregistrazioni così ottenute possono essere legittimamente utilizzate come prove dimostrative del reato nel processo penale.


