CONTROLLO A DISTANZA: I CHIARIMENTI DELL’INL SULL’AUTORIZZAZIONE EX ART. 4, L.300/70
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato a pronunciarsi sul tema della possibilità del controllo a distanza della prestazione lavorativa ribadendo, con la nota n. 7020/2024, che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è possibile soltanto nei confronti del datore di lavoro, ricorrendo effettivamente i presupposti indicati dalla norma (per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, preventivo accordo collettivo o autorizzazione da parte dell’ispettorato), nonché l’esclusione della possibilità di un controllo esclusivo della prestazione lavorativa.
Il principio è stato ribadito nell’ambito di un contratto di appalto, ove la società vettore ha richiesto l’autorizzazione alla installazione di sistemi GPS sui veicoli destinati a rendere il servizio oggetto dell’appalto, richiesta dalla quale risultava però che l’esigenza della predetta installazione proveniva dalla società committente, che l’aveva imposto quale specifico obbligo, ai fini della verifica delle modalità attraverso le quali veniva resa la prestazione del servizio oggetto dell’appalto. Secondo la nota n. 7020/2024 dell’INL, quando risulta che il datore di lavoro non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si richiede l’autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante, l’autorizzazione ex art. 4 St. lav. non può essere rilasciata.


