CORTE COSTITUZIONALE: AMMISSIBILI QUATTRO SPECIFICI REFERENDUM IN MATERIA GIUSLAVORISTICA
Il 7 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha depositato quattro sentenze in materia di diritto del lavoro, con cui dichiara che sono ammissibili quattro specifici referendum.
Nello specifico, con la sentenza 12/2025, è dichiarato ammissibile il referendum per l’abrogazione del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 attuativo di una delle deleghe conferite al Governo con il cd. Jobs Act in materia di licenziamenti illegittimi, precisando che la «circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in tutte le ipotesi di invalidità» del licenziamento, perché per alcune di queste (e in particolare nel caso del licenziamento intimato al lavoratore assente per malattia o infortunio, oppure intimato per disabilità fisica o psichica a un lavoratore che non versava in realtà in tale condizione) «si avrebbe, invece, un arretramento di tutela».
In seconda battuta, attraverso la sentenza 13/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per l’abrogazione dell’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604 limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo. Per l’effetto, il referendum potrebbe portare ad un ampliamento delle tutele per i dipendenti di piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2025.
Inoltre, nella sentenza 14/2025, la medesima Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale di norme (cioè art. 19 c. 1, c. 1-bis e c. 4 nonché art. 21, c. 1 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, di durata massima e di condizioni per proroghe e rinnovi, le quali attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale. Per l’effetto, il referendum potrebbe portare al necessario riferimento, per tutti i contratti a termine, alle sole cause giustificative previste dalla legge o dai contratti collettivi.
In conclusione, con la sentenza 15/2025, la Corte Costituzionale ha disposto l’ammissibilità del referendum sulla responsabilità dell’imprenditore committente cioè per l’abrogazione dell’art. 26, c. 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.». Per l’effetto, il referendum potrebbe portare all’ampliamento della responsabilità del committente in caso di appalti.


