DIMISSIONI DI FATTO: I PRIMI CHIARIMENTI DELL’INL
Attraverso la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sull’operatività della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti del lavoratore subordinato, introdotta dall’art. 19 della L. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
Sul punto, ricordiamo che, la citata disposizione di legge prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un tempo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale competente dell’INL, il quale ne verificherà la veridicità del contenuto, con effetto di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, in quanto tale assenza ingiustificata è considerata alla stregua di un comportamento dimostrativo della volontà del lavoratore di dimettersi.
La nota integra la normativa precisando, innanzitutto, (a) le modalità con cui il datore di lavoro che si trovi a far fronte a tale situazione dovrà operare, ma solo qualora egli decida di far valere l’assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. Di seguito, la nota prevede (b) i passaggi della verifica del contenuto della comunicazione da parte della sede INL territorialmente competente. Infine, chiarifica (c) gli aspetti pratici legati alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla prova contraria.
In particolare, individuata la sede INL territorialmente competente e stabilite le modalità attraverso cui il datore di #lavoro deve comunicare l’assenza ingiustificata, la nota disciplina anche i controlli che l’Autorità può effettuare.
L’ITL destinataria della comunicazione potrà infatti avviare la verifica sulla veridicità delle assenze ingiustificate del dipendente come riportate nella comunicazione del datore di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Le verifiche potranno coinvolgere non solo il diretto interessato, ma anche altri dipendenti.
Qualora all’esito delle verifiche l’autorità accerti la non veridicità della comunicazione, il rapporto di lavoro sarà ricostituito. Diversamente, le dimissioni per fatti concludenti saranno da intendersi confermate.
La prova delle circostanze idonee a giustificare le dimissioni è a carico del dipendente.


