PROCEDURA EX L. 234/2021: IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NE CHIARISCE LA PORTATA
Come noto, la L. 234/2021, ai commi da 224 a 236, ha introdotto una particolare procedura di consultazione sindacale volta ad attenuare gli effetti occupazionali e produttivi derivanti da iniziative datoriali finalizzate alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato sul territorio nazionale.
Tale procedura, in particolare, trova applicazione al ricorrere di determinati requisiti, quali:
- una media occupazionale, nell’anno precedente, almeno pari a n. 250 dipendenti;
- un esubero occupazionale, derivante dalla decisione aziendale, almeno pari a 50 dipendenti.
Ciò detto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta ad interpello n. 1/2025 del 27 gennaio u.s. ha chiarito che la predetta procedura trova applicazione per tutti i dipendenti in esubero anche qualora il datore di lavoro intenda procedere alla chiusura di distinte unità produttive e il requisito numerico degli esuberi (almeno pari a 50) risulti integrato in una sola di esse.
Secondo l’orientamento ministeriale, tale interpretazione, oltre a garantire parità di trattamento ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro, risulta costituzionalmente orientata nel rispetto dei agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.


