Senza categoriaAGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL “REGIME IMPATRIATI”

20 Ottobre 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL “REGIME IMPATRIATI”

Con la risposta n. 263 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’operatività del nuovo regime fiscale agevolativo introdotto dall’art. 5 D. Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (cd. “regime impatriati”) previsto per i lavoratori impatriati (cioè che trasferiscono la propria residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero), con particolare riferimento al periodo minimo di residenza all’estero ed alla compatibilità di tale regime con lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa al rientro in Italia.

Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione dell’Ente riguarda un lavoratore cittadino italiano il quale dal 2023 si è trasferito all’estero come dipendente di una società ma che ha continuato una collaborazione coordinata e continuativa – iniziata quando l’interessato risultava ancora fiscalmente residente in Italia – con un’università italiana.

Egli, al rientro in Italia dove vuole trasferire la residenza fiscale nel 2026, lavorerà presso una nuova società (non collegata né partecipata da quella estera in cui aveva lavorato) ma vuole anche mantenere la precedente collaborazione svolta con l’università italiana, oltre a impegnarsi a risiedere in Italia per un periodo di almeno quattro anni dalla data del rientro.

A fronte di tale situazione, l’istante chiede se, al rientro in Italia, possa applicare il “regime impatriati” al reddito derivante dall’attività di lavoro prodotto alle dipendenze di una società del tutto estranea a quella di cui il lavoratore era dipendente all’estero, a nulla rilevando la circostanza che al rientro in Italia continuerà a lavorare anche per l’ateneo italiano.

A tal riguardo, l’Ente ha risposto affermativamente, dichiarando che:

  • il regime impatriati è applicabile ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società diversa da quella estera, poiché sono rispettati i requisiti dei tre periodi d’imposta di residenza all’estero, dell’impegno di rimanere per almeno quattro anni in Italia e dello svolgimento prevalente dell’attività in Italia;
  • tuttavia, l’agevolazione non si estende ai redditi della collaborazione con l’università, trattandosi dello stesso soggetto per cui il contribuente aveva già lavorato in Italia prima dell’espatrio: in questo caso, infatti, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la norma richiede almeno sette periodi d’imposta di residenza all’estero.

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