AGENZIA DELLE ENTRATE: NO AGEVOLAZIONI PER MBO CONVERTITO IN WELFARE
Con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, facente seguito a una questione posta da una società del settore energetico, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul corretto trattamento fiscale dei premi di risultato (cd. MBO) convertiti dai lavoratori in prestazioni (beni o servizi) di welfare aziendale.
In tale risposta, l’Ente ha affermato che tali incentivi convertiti in welfare non danno diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 51 commi 3 e 4 TUIR, bensì sono assoggettati a tassazione ordinaria contribuendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente che è reddito imponibile, qualora:
- siano destinati ad personam (cioè, a dipendenti ben individuati o scelti individualmente, non alla generalità o a categorie ben definite di dipendenti);
- abbiano origine da una scelta individuale o comunque diversa dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello (la quale può effettivamente disciplinare l’opzione di conversione dei premi in welfare);
- non siano premi di risultato agevolato ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 commi 182 e ss.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate precisa che le deroghe alla tassazione ordinaria hanno carattere eccezionale e non posso essere estese a qualunque bene o servizio offerto dal datore di lavoro in alternativa alla retribuzione monetaria.


