CASSAZIONE: LEGITTIMA L’ASSENZA PER PERMESSI EX L. 104/1992 ANCHE SE NON COMUNICATA, SALVO ECCEZIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 5611 del 3 marzo 2025 ha affermato che l’omessa comunicazione dell’utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 non può essere equiparata all’assenza ingiustificata, a meno che il contratto collettivo non preveda diversamente.
Secondo il ragionamento della Corte, l’assenza dal lavoro dovuta all’utilizzo di tali permessi senza che vi sia stata formale comunicazione al datore di lavoro dell’assenza stessa e delle sue ragioni non può essere considerata ingiustificata, ponendosi al massimo una questione legata al mero vizio di comunicazione da fornire in forza dei generali principi di correttezza e buona fede, ma non è da considerarsi disciplinarmente grave a tal punto da essere idonea a determinare il licenziamento.
Su base di tale presupposto, la Corte, verificato che l’equipollenza tra assenza ingiustificata e i permessi di cui sopra non era espressamente prevista nel contratto collettivo applicabile al caso di specie, ha annullato il licenziamento “per assenza ingiustificata” di un dipendente che si era assentato dal lavoro per circa una settimana e non aveva comunicato al datore di lavoro il fatto che l’assenza trovava la sua ragione nella fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 c. 3 della Legge 104/1992 (per assistere il figlio minore disabile in situazione di gravità); inoltre, la Corte ha riconosciuto al lavoratore la reintegrazione e il risarcimento economico.


