AGENZIA DELLE ENTRATE: REGIME FISCALE DELLE INDENNITà OBSOLETE CONVERTITE IN WELFARE AZIENDALE
Con la risposta n. 195 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le somme derivanti dalla soppressione di indennità obsolete, se convertite in prestazioni di welfare aziendale su scelta del lavoratore che ne ha facoltà su base della contrattazione collettiva di secondo livello (accordo sindacale), non beneficiano dell’esenzione fiscale in quanto non possono usufruire dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 51 commi 2 e 3 ultimo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (cd. TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per l’effetto, poiché la conversione in prestazioni di welfare non fa venir meno la natura reddituale del compenso e trattandosi di mera sostituzione di voci retributive già imponibili, i servizi e i benefit risultanti dalla conversione delle suddette indennità devono essere tassati secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 c. 1 del TUIR.
Tale risposta dell’Ente richiama la sua Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, secondo cui un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione fiscale se tali somme hanno natura retributiva.


