COPPIE OMOGENITORIALI: CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE IL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ALLA MADRE INTENZIONALE
In risposta a una questione sottoposta dalla Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.27-bis del D. Lgs. 151/2001 (cd. testo unico sulla maternità e paternità) nella parte in cui riconosce il congedo di paternità obbligatorio – pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuita al 100% – solo ai padri lavoratori e non alle lavoratrici che sono genitori intenzionali in una coppia di donne riconosciute entrambe come madri dallo Stato italiano, in quanto iscritte nei registri dello stato civile.
Ciò poiché, per la Corte, è “manifestamente irragionevole” la disparità di trattamento, che è provocata dalla norma in oggetto, tra coppie di genitori eterosessuali e quelle composte da due donne legittimamente riconosciute come genitori di minore nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero nel rispetto delle leggi dello Stato in cui la pratica è esercitata.
Secondo il ragionamento della Corte, infatti, l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale che comporta il dovere di adempiere obblighi funzionali alle esigenze del minore.
Per l’effetto, la madre intenzionale, cioè la componente della coppia omogenitoriale che non ha partorito ma che ha condiviso con la madre biologica l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del minore, ha l’esigenza di dedicarvi un tempo adeguato e pertanto ha diritto – alla pari del padre nelle coppie eterosessuali – al congedo obbligatorio.
Alla luce di quanto sopra, l’INPS deve conformare i propri sistemi a questa pronuncia per consentire la richiesta di tale congedo anche alle lavoratrici madri intenzionali.


