CASSAZIONE: QUANDO È ESCLUSA L’ANTISINDACALITÀ DELLE COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026 ha affermato che è esclusa l’antisindacalità per inadempimento degli obblighi di informazione in sede sindacale previste dalla legge e dalle norme dei CCNL qualora il datore di lavoro, pur disattendendo tali norme, ricorra a forme alternative di comunicazione giustificate da situazioni fattuali contingenti.
Ciò va valutato in concreto in quanto basato sul presupposto che i mezzi di comunicazione diversi da quelli previsti normativamente (che nel caso di specie erano costituiti dal servizio di messaggistica WhatsApp) abbiano assicurato comunque il confronto effettivo con le rappresentanze sindacali.
Secondo il ragionamento della Corte, l’impiego di canali atipici ed estemporanei di comunicazione in situazioni emergenziali (nello specifico, la Cassazione si è espressa qui su un caso relativo al periodo pandemico da COVID-19) non dà luogo a una condotta antisindacale laddove non si è prodotta – sul piano oggettivo – una effettiva lesione delle prerogative o della libertà del sindacato. Dunque, se alla luce delle fasi convulse dell’emergenza sanitaria, l’interlocuzione sindacale non si è svolta attraverso le forme previste dalle norme ma ha raggiunto il suo scopo grazie all’utilizzo della messaggistica WhatsApp, la condotta datoriale non è antisindacale.


