CONTENT CREATOR: L’INPS DEFINISCE GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE NUOVE PROFESSIONI LEGATE ALL’ECONOMIA DIGITALE

24 Febbraio 2025

CONTENT CREATOR: L’INPS DEFINISCE GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE NUOVE PROFESSIONI LEGATE ALL’ECONOMIA DIGITALE

Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS persegue lo scopo di illustrare i criteri generali di riferimento per individuare la disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (cd. “content creator”) e, dunque, i conseguenti obblighi contributivi di questi soggetti.

Prima di entrare nel merito dei profili previdenziali, al cuore della circolare, l’INPS innanzitutto elenca i tratti distintivi dell’attività di content creator ai quali le disposizioni della circolare si applicano, definendola come «macro categoria» inclusiva di una serie lunga e complessa di attività, comprensiva anche dei cd. influencer nonché i pro gamer o cyber atleti.

Sul piano previdenziale, la circolare prevede un quadro contributivo piuttosto frammentato poiché non esclude che possa avvenire il versamento dei contributi in più gestioni previdenziali riferite alla stessa persona a seconda delle attività svolte.

Nello specifico, la gestione previdenziale applicabile, secondo l’Ente, può essere individuata solo all’esito dell’esame di alcune variabili chiave che definiscono il tipo di attività, vale a dire: le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

All’esito di tale valutazione, i contributi andranno versati:

  • alla Gestione Commercianti, cioè la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali (qualora si tratti di attività rientrante nel settore commerciale con esercizio di attività di impresa);
  • alla Gestione Separata INPS (qualora l’attività assuma le caratteristiche della prestazione di servizi con prevalente attività personale e intellettuale del libero professionista al di fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa);
  • al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (qualora l’attività svolta presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e d’intrattenimento).

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