DATI SUI SOCIAL NETWORK E CHAT PRIVATE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: I LIMITI POSTI DAL GARANTE DELLA PRIVACY
Con il provvedimento n. 288 del 21 maggio 2025, il Garante della Privacy si è espresso sui controlli digitali dei lavoratori, in particolare sull’utilizzo da parte di datori di lavoro dei dati dei dipendenti reperiti attraverso social network e chat private su piattaforme di messaggistica al fine di basare su di essi un procedimento disciplinare sfociato in un licenziamento.
Secondo il Garante, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – peraltro pubblicati in contesti digitali ad accesso limitato – la società deve astenersi dal farne uso, dovendo osservare i principi previsti dalla normativa in materia di privacy:
- principio di liceità, cioè nel rispetto della segretezza e riservatezza della corrispondenza privata tutelate costituzionalmente (a nulla rilevando che i dati non siano stati trovati direttamente dal datore di lavoro ma forniti da terzi);
- principio di finalità, cioè i dati devono essere raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, oltre che trattati in modo coerente con tali scopi (in particolare, i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, per il semplice fatto di essere visibili a un certo numero di persone);
- principio di minimizzazione, cioè in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto strettamente necessario (ad esempio, i dati acquisiti non devono riguardare scambi di opinione avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro, non rilevanti ai fini della valutazione professionale).


