DISAPPLICAZIONE ANTICIPATA DEL CCNL: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI PER I DATORI DI LAVORO
Con la recente ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che costituisce condotta antisindacale la disapplicazione di un contratto collettivo nazionale di Lavoro prima della sua naturale scadenza, anche qualora venga sostituito da un altro accordo siglato con sindacati diversi.
La Corte d’Appello aveva già rilevato il carattere antisindacale della condotta datoriale, evidenziando, tra le altre ragioni, che la disdetta anticipata da parte della società aveva compresso i diritti della sigla sindacale esclusa. La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che:
- la disdetta di un contratto collettivo può essere effettuata solo dalle associazioni sindacali stipulanti;
- non è sufficiente informare i lavoratori della modifica o far loro sottoscrivere una comunicazione che costituisce semplicemente una presa d’atto;
- il recesso unilaterale del datore di lavoro è ammesso solo se il CCNL non prevede un termine di efficacia.


