IMPUGNAZIONE A MEZZO COPIA SCANSIONATA: I RISCHI SULLA DECADENZA
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, con la sentenza n. 600 del 10 febbraio 2025 ha affermato che l’invio tramite pec di una copia scansionata di un atto di impugnazione del licenziamento, che sia priva dei requisiti necessari affinché l’efficacia delle copie informatiche di documenti analogici sia la medesima dell’originale cartaceo, è da considerarsi non idoneo a impedire la decadenza del termine per l’impugnazione del licenziamento.
Secondo il ragionamento del Tribunale, considerato preliminarmente che (a) l’atto di impugnazione del licenziamento è recettizio, quindi deve giungere a conoscenza del datore di lavoro per produrre i suoi effetti e che (b) la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto in forma scritta purché idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento, è necessario che tale atto possa ricondursi con certezza al suo autore, quindi che la provenienza di quel documento sia accertata. Il Tribunale fa notare che, ai fini di tale accertamento, nel caso di specie non sono rispettati i requisiti che l’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni prevede affinché le copie informatiche (come scansioni) di documenti analogici (come l’impugnazione di licenziamento cartacea) abbiano medesima efficacia dell’originale perché la scansione era priva di firma digitale e non accompagnata da alcuna attestazione di conformità né formata nel rispetto delle linee guida AGID. Pertanto, non è stato soddisfatto il requisito legale di forma richiesto per la validità dell’atto e il termine di decadenza per l’impugnazione è nel frattempo scaduto.
Constatando quindi che l’impugnativa di licenziamento formalmente valida non è stata effettuata entro i 60 giorni previsti dall’art. 6 della L. 604/1966, il Tribunale accoglie l’eccezione di decadenza avanzata dal datore di lavoro.


