LA CORTE COSTITUZIONALE AMPLIA IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
Con la sentenza n. 156, depositata il 30 ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non consente la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche all’interno di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Modena – sezione lavoro – in relazione a un sindacato che, non avendo sottoscritto né partecipato alla negoziazione del contratto collettivo applicato nell’azienda, risultava privo dei requisiti previsti dalla norma censurata per la costituzione delle RSA.
Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 231/2013, la Corte ha ribadito che la partecipazione alla stipula del contratto collettivo rappresenta il criterio ordinario di legittimazione delle organizzazioni sindacali.
Tuttavia, ha ritenuto che tale criterio, se applicato rigidamente, possa tradursi in una violazione dei principi di ragionevolezza e pluralismo sindacale sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, laddove venga utilizzato per escludere dalle trattative – e quindi dall’esercizio delle relative prerogative – associazioni di lavoratori comunque dotate di effettiva rappresentatività.
A fini ricostruttivi, la Corte ha individuato come parametro di riferimento la nozione di “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ormai divenuta criterio consolidato nella legislazione recente in materia di relazioni industriali. Contestualmente, ha invitato il legislatore a procedere a una revisione complessiva e sistematica della disciplina in materia di rappresentanza sindacale.


