PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE: L’INPS CHIARISCE PIGNORABILITÀ E TRATTENUTE
Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS persegue lo scopo di chiarire il quadro normativo vigente, a seguito dei numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti dall’INPS stesso a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche (es: indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito) e della conseguente applicazione delle trattenute.
Secondo l’Ente, in relazione al profilo della pignorabilità, sussistono i seguenti regimi:
- l’impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, paternità, congedi parentali, malattia, sussidi funerari, permessi e congedi per assistenza ai disabili), salvo pignoramento da parte dell’INPS entro il limite di 1/5 del loro importo e solo per il recupero di propri crediti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’INPS oppure da omissioni contributive;
- l’impignorabilità parziale per le somme e indennità sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), che sono pignorabili fino a 1/5 per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari per il mantenimento di figlio o coniuge;
- la piena pignorabilità dell’anticipazione della NASpI, in quanto questa assume la natura di incentivo all’autoimprenditorialità e perde quella di prestazione a sostegno del reddito;
- la riduzione dei limiti per i pignoramenti dell’agente della riscossione, pari a 1/10 fino a €2.500, 1/7 fino a €5.000 euro, 1/5 oltre €5.000;
- la quota complessivamente pignorabile non può superare il 50% dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.
Invece, quanto alle trattenute, l’Ente chiarisce che:
- esse devono essere calcolate, di regola, sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali, ad eccezione degli assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione o divorzio (per i quali la base di calcolo è il lordo);
- quando più creditori agiscono sulla stessa prestazione, l’INPS è tenuto a rispettare l’ordine cronologico delle notifiche (salvo diversa disposizione nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria) e, in presenza di più pignoramenti notificati nello stesso giorno, le somme devono essere ripartite proporzionalmente.
Inoltre, la circolare dedica particolare attenzione al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.


